TESTO
approvato dal Senato della Repubblica
TESTO
della Commissione

Art. 131.
(Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese).

Art. 131.
(Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese).

      1. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».

      Identico.
      2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.
      3. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 2 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.
      4. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione

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ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.
      5. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 4 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
      6. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 4 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia stessa.
      7. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 4 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.
      8. I commi da 4 a 7 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
      9. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai princìpi di cui al presente articolo, riducendo le proprie spese di

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manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti nel presente articolo. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri del presente articolo, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.
      10. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
      11. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

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